X 7 X tro i trasgressori secondo i casi , le circostanze , e la qualita delle Persone ; ben inteso che ove la contravvenzione importasse una pena pecuniaria , non possa essere maggiore di cinquanta Ducati d’ argento , nè maggiore la pena di due Mesi di Carcere, qua'* lora si trattasse a' una pena afflittiva del Corpo . VII. Da simili cognizioni , e dichiarazioni economiche potrà chi credesse dessere indebitamente aggravato dirigersi col ricorso alla Regia Commissione Camerale, di cui si parlerà inseguito, la quale, sentita la Congregazione , e rilevati gli Atri presso la medesima esistenti, pronunziera quella dichiarazione, che troverà consentanea al caso, ed alle risultanze, VIII. Il Prefetto della Congregazione , nel quale sarà cumulata incombenza di Regio Delegato avra il diritto di sospendere qualunque deliberazione , che fosse contraria alli Regolamenti , ed al buon servigio Pubblico , e del Sovrano , e ne farà Relazione al Regio Governo Generale . IX. Repristiniamo nel primiero stato, come lo erano nel 1796. tutti i Corpi , ed Amministrazioni locali nel Dogado, il quale costituirà con la Città di Venezia un unico Corpo, e Provincia , ed in tutti i Luoghi , ne’ quali sotto 1* indicata Epoca esisteva un Giudice di prima Istanza Civile , e Criminale , dovrà questo ristabilirsi nel modo, che sarà qui abbasso stabilito*