X *S7 X la generale Tariffa decretata 4. Decembre 3794., onde il Commercio abbia quel sollecito corso di cui godeva all’Epoca sopracitata . V. Sarà inibita qualunque Esazione che o non corrispondesse alle pubbliche generali Ta-. riffe eh' erano in vigore al primo Gennaro 3796., o non confluisse in alcuna maniera al Regio Erario. VI. Que5 Dazj, Contribuzioni, e Gabelle che venivano suppliti per accordo, con egual metodo verranno soddisfatti, e sarà debito di cadaun obbligato cogli accordi, di comparire entro giorni quindici dopo la pubblicazione del presente al Regio Offizio Fiscale di questa Città per ricevere gli accordi stessi, e nel caso di discrepanza, potranno ricorrere alla Nostra Deputazione, che determinerà quanto sarà di giustizia. Tutti quelli che sono soggetti agli accordi, se saranno privi delli stessi, caderanno irremissibilmente nelle j-ene dalle Leggi stabilite. VII. Tutti li Pestrinanti, che avessero abboccamenti tutt’ ora sussistenti , riportati dall’ex Governo Veneto, dovranno immediate documentare la sussistenza delli stessi > producendoli in questo Regio Offizio Fiscale, onde abbiano ad esser riconosciuti} ed autorizzati : altrimenti, senza questa approvazione , saranno nulli, e li Pestrinanti saranno soggetti alle penalirà dalle Leggi prescritte « VI IL \