X 9 X videnze ; salvo il ricorso al Governo Generale in que’soli ca;i, nei quali crederanno di potere giustificamente dimostrare un gravame. XILL Sarà vietato a tutte le Città, Corpi Territoriali, Castelli, e Comunità di contrarre alcun debito senza aver prima riportato il corrispondente assenso dalla preiodata Commissione Camerale, che non lo dovrà accordare, se non in vista d’ una necessità , o congruenza giustificata. XIV". Sarà egualmente proibito d’imporre, osia, di fare un Gettito straordinario sopra i fondi o in qualunque altro modo, e forma, senza il precedente Decreto permissivo della Commissione, . XV. Similmente sarà proibito a qualunque Città, Corpo Territoriale, Castello, e Comunità di promovere azioni di qualunque sorte in giudizio a nome Pubblico, senza che prima abbia esposta alla sudetta Commissione per V opportuno permesso la qualità della. Causa, che si pensa d’introdurre , ed i fondamenti giustificanti, ai quali si crede di appoggiarla ; dichiarando Noi, che , qualora non preceda questo Superiore assenso in iscritto della Commissione, la quale prima cT accordarlo, o negarlo dovrà sentire il R, Fisco, s’intenderanno nulli, e di nessun valore tutti gli Atti, che seguiranno, ed anche le Sentenze stesse, che emanassero in sequela di simili giudizi 4 come mancanti dell’ indi-voi 3. N.o II. B spcn-