X 27 )( potranno le Cause essere ciò nondimeno spedite , purché il numero de’ Giudici non sia minore di tre. LX. Le Cause incoate dovranno continuarsi il secondo Sistema, col quale saranno state incominciate , esclusa la disputa . Potranno in vece ie Parti collitiganti produrre la Scrittura d’allegazione, e far uso dell’informazione, di cui agli Articoli XXXIV.^ e XXXV. Godranno dell’ anzianità per la decisione in concorso di quelle, che potranno presentarsi, se'mprecchè siano state previamente insinuate al rispettivo Tribunale, alla di cui competenza spetteranno secondo ie regole stabilite, ritenuta la riserva, di cui nell’ Articolo XLII. LXI. Si confermano i Giudici Civili , e Criminali attualmente esistenti nel Dogado, riservandosi a mutarli, quallora specialmente risulti, che non corrispondano a’ doveri del proprio Uffìzio col necessario zelo, ed attività . In questo caso il Consiglio Locale farà presenti le proprie giustificate occorrenze per que’ provvedimenti che sembreranno del caso: Riconosciuti sussistenti i motivi, verrà abilitato a proporre i soggetti per la scelta da farsi dal Governo di uno di essi, qualora la nomina non sia di competenza di qualche Corpo, o Famiglia, che nel 1796. si trovasse nel possesso di esercitarne la prerogativa . LXII. Lordine Giudiziario, per ciò che D 2 ri-