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temp; delle ferie annuali ; nel qual tempo sarà per altro permesso alli Giudici il riservare que’giorni che occorressero non festivi all’ espedizione .di Cause, che vi fossero di grave importanza, o non suscettibili di dilazione . Ed il luogo giuridico per la tratta-zion delle Cause, e Pubblicazione delle sentenze sarà quello dell’ordinaria Residenza de’ Magnifici Proveditori (M Comun, dovendo in tutte le Cause formarsi il giudizio con comunicazicriT' d’opinioni tra li congiurici , ed essere scritte, e pubblicate le sentenze nel modo stesso come si pubblicano, e scrivono nelle Cause ordinarie di Deputazione in prima istanza; le quali allora avranno forza di legale decisivo giudizio, quando vi concorrano due conformi opinioni delli tre Giudici: sopra il qi^al giudizio sarà sempre salvo alla parte soccombente di chiamarsene co’ prescritti metodi gravata per la devoluzione del medesimo al Tribunale di Appello.
Hieronymns Rivaneliti*, e Collegio Judicum Magn. Civ* Verona Cane.
Pubblicato li 3. Aprile 1798. ne’ soliti luoghi per Francesco Strabui pubblico Trombetta molti presenti ec.
 voi• 3» N.° XX.	V LA