X 297 X Fossi, per otturare le buche imi < a mente 4 Ghiara, c Rovinazzi, tenendo la strada sem>-pre più alta nel mezzo ed a schiena di Cavallo come si è detto di sopra , e sotto le pene nel predetto VII. Capitolo comminate, IX. Resta imposto, e rigorosamente comandato , alli Conduttori degli Edifizj, non che a qualunque altro che avesse fossi lungo le Strade o che confluissero in vicinanza delle medeme di tener escavati li fossi stessi ed Alvei , e netti dall’ erbe onde le acque non sormontino ad allagare le Strade in pena di L.25:— &c. X. Non sarà lecito ad alcuno di metter mano sopra le Strade pubbliche per asportar dalle stesse arbitrariamente Terra, Ghiara, o Sabbioni, ma debbano solo li Comuni obbligati prestarsi quando occorre alli comandati Lavori, colla presenza sempre del Deputato quale invigilar debba che siano a dovere eseguiti. Così pure non dovrà farsi lecito alcuno di porre sopra le medesime Paglie, Canne, o Letami in pena tanto a’primi usurpatori, che alli secondi trasgressori di •L.25:— toties quoties &c. XI. Introdottosi l’abuso che molti si fanno lecito, contro il prescritto dalle Leggi Municipali Libro I. Trattato XI. Rubrjc* XVIII. di occupare le Strade Pubbliche , rendendole anguste, e ristrette ; così resta d* ora in poi proibito di commettere simili di- tyol. 3. N.o XXXVIII. P p soj>