X rpi X e Animali portanti il Contrabbando, abbiano da essere condotti nelle forze della Giustizia a' subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796. Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servigio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la somma di Ducati 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò parteciperanno del ritratto dei Carri, Carrette , e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a benefizio del Degan, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l’arresto, e dato il tocco della Campana a martellp per la inserzione , e fermo de’ Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio V uno coll’ altro. Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono , e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl’ indicati Contrabbandieri , sarai> no essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incombente, severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di absenza, come pure sarà inegual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprato Tabacco dai Contrabbandieri , e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col . / * per-