X *9* X dita dei nominati due Dazj di Regio diritto , raccomandiamo efficacemente alli Nobb» Sigg. Proveditori di Comun attuali, e successori la necessaria vigilanza sopra tutte quelle Persone, che in qualunque forma ardisse-^ io di contravvenire alle disposizioni fatte così con il presente, come con il Proclama surriferito io. Marzo corrente. Salva la disposizione ordinata dalle Leggi a benefizio dei pubblici Bolladori, e dei Abboccatoti , o Esattori de’ Dazj di parte delle pene sopra espresse, sarà della solita naturai facoltà delli detti Nobb. Sigg. Proveditori di Comun il punire con le pene medesime non solo quelli, che dopo il giorno 31. Marzo Corr. ardissero di continuar a fabbricare, e vendere Pane, ma anco li Osti > Bettolieri, Trattori, e Locandieri , che ne comprassero, e così pure li Molinari, e Fornari, che s impiegassero in servizio di tali fabbricatori, e Venditori di Pane di Contrabbando, potendo a Fornari , oltre la pena di Due. venticinque, essere altresì interdetto l’uso del Forno a tenor delle Leggi. Ed il presente, dopo stampato, pubblicato , ed affisso ai luoghi soliti della Città a notizia universale, sarà consegnato allo strenuo Contestabile Lorenzo Chiapati, perchè si presti ai doveri del proprio Carico con le debite partecipazioni, e dipendenze dalli det-