X 171 X V. In tutte le Controversie relative alli Contrabbandi, e Sfrosi, ed a qualunque altra materia di Finanza li Giudici dovranno procedere, e decidere sommariamente a termini delle Leggi, senza farsi lecito di allontanarsi dal rigore delle penali prescritte dalle medesime, essendo qualunque composizione sopra le penali riservata all’ Intendenza Generale, e per essa alle Intendenze, o Prò-Intendenze Provinciali ne’limiti circo-scrìtti dalle loro istruzioni. VI. In tutto quello, che non sì oppone alle sopraindicate disposizioni , ìntenderansi confermati li nostri antecedenti Editti, quali continueranno per conseguenza ad essere nel loro pieno vigore sino ad altri Sovrani Ordini . Per l’ esatto adempimento di queste determinazioni , ed affinchè non si possa da alcuno allegare ignoranza, ordiniamo che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Provincie Suddite della Terra Ferma, e negli al* tri Luoghi soliti di questo Stato. Venezia j8. Aprile 1798. IL CONTE DI WALLIS. V.t PELLEGRINI Regio Commiss. Civ. De Ceresa Se gr, Y 2 gl: