. )( 294 X » pressante acconcio non avesse forze sufficienti , in quel caso saranno tenuti li Comuni vicini che sentono il benefìzio della Strada medesima a concorrervi ed ajutarlo tón l'opera ; e ciò a senso delle Leggi Statutarie aJ Trattato II. delle Provisioni Ducali Capitolo IX. in pena al Comun renitente di L. 2$:- III. Non sarà ammessa scusa alcuna salvo di malattia per quelli che non concorressero ai Lavori invitati dal Deputato o dai Capi di Comùn., ed essendo invalso in alcune Ville l’abuso , che mancando alcuni Individui il resto de5 Comuni ricréde concorrervi , per togliere tale inconveniente si dichiara * che saranno puniti li primi per mal esempio , e li secondi egualmente p'eì* una cosi frivola sctisa i IV. Restano ripristinati nel primitivo Of-fìzio li Deputati alle Strade colle incombenze già determinate di dover far verificare li restauri delle Strade , e Ponti bisognosi , e colla dipendenza de'Villici dagli ordini di questi : Dovranno parimenti li Merighi 3 ed Uomini di Comun nell’ adempimento delle loro incombenze dipendere dai Deputati alle Strade $ i quali saranno obbligati ad intervenire alli Lavori occorrenti j onde colla loro soppravveglianza l’operazione si verifichi lodevolmente ; sarà pure loro preciso dovere qualunque volta ordinassero acconci di Stra-