i X i* X al giudice facendogli constare ne’modi, é forme convenienti l’istantaneità del bisogno ; ben’ inteso però, che qualora la Causa debba avere un ulteriore corso, si debba ricorrere alla Commissione Camerale per avere T opportuna approvazione , e facoltà di continuare gli Atti . XIX. Per il necessario adempimento di tutti gli oggetti affidati alla mentovata Regia Commissione Camerale avrà Essa tutte ie facoltà economiche sufficienti, e si riterrà interinalmcnte per regola, che in tutti gli affari di ordine, e di esecuzione, ed in tutti quelli, ne’quali la chiara disposizione de’Regolamenti, che erano vegliami sotto l’antico Governo, ed in quanto possono essere compatibili con le circostanze attuali, decide senz’alcun dubbio il caso in questione, debba da se medesima dare le corrispondenti provvidenze, riservati al Governo Generale i seguenti Articoli. Primo. I Ricorsi in caso di gravame. Secondo. Le Suppliche per ottenere 1*11 via di grazia la dispensa, o moderazione della Legge . Terzo. Lo stabilimento de’Regolamenti generali, o delle massime direttive per la condotta, o definizione degli affari. Quarto . L’interpretazione delle Regole, o Leggi generali rapporto alli Casi dubbj, e suscettibili di discussione. Qtiin-