- 172 - per puro bisogno delle proprie case, comperarne qualche staio, ma non fare incetta maggiore oltre l’uso proprio, restando rigorosamente proibito di scaricarne in casa e magazzini privati, sotto pena della perdita del frumento. Capitando barche con frumenti o farina, quando non fosse ricevuta dal Fondaco, dovranno queste barche immediatamente essere licenziate e partire dal porto pena il sequestro ecc. ecc.“. Ma ben presto i privati, abusando di tale concessione, fecero incetta di partite maggiori, che poi vendevano alla spicciola con danno non lieve del Fondaco; laonde la Carica di Capodistria il 9 maggio 1718 proibì lo scarico di grani e farine per conto privato, neppure per uso delle famiglie, proibizione rinnovata nel decembre dell’ anno seguente. I Sindici del popolo interposero ricorso alla Quarantia, e gli abusi continuarono ad onta di altre proibizioni emanatenel 1730 e nel 1732 17). Allora i Presidenti del Fondaco credettero partito migliore scendere ad una transazione coi rappresentanti del popolo, e si firmò un accordo, annotato in Quarantia1S) li 20 novembre 1737, col quale, restando in gran parte ferme le terminazioni precedenti, „si concedeva a ciascuna famiglia di provvedersi di qualche sacco di farina o frumento, ma solo per proprio uso e di quello o quella che fossero comperati dal Fondaco, e non mai da questo licenziati, previa però licenza del Podestà o di uno dei Presidenti del Fondaco, la quale licenza non poteva essere negata quando constasse indubbiamente che i detti generi dovevano servire per puro uso di famiglia esclusa sempre ogni incetta o fondachetto“. Con questa transazione però non si fece che lasciare aperto l’adito ad abusi sempre maggiori, indarno frenati da nuove restrizioni; anzi il Fondaco, venuto ad avere per questa condizione di cose un incaglio di frumento, o forse per fare concorrenza ai magazzini privati, si diede a vendere il frumento e la farina sotto il prezzo di costo. V’ intervenne la Carica di Capodistria colla terminazione 4 ottobre 1771, vietando al Collegio delle biave tale modo di procedere, ed ordinando, per togliere ogni pretesto, che il deposito di frumento e farina lv) Angelini, Ms. c. 4, 204. 18) Angelini, Ms. o. 3, 100.