— 97 — arricchiti per lo sviluppo dell’ agricoltura e della pesca, mal volentieri si piegavano a dipendere da un piccolo numero di famiglie cittadine, le quali sole comandavano e distribuivano tutti i publici aggravi, rendendosi troppo spesso colpevoli di brogli5a), di abusi e di soperchierie, sfruttando a tutto loro vantaggio la posizione eccezionale di cui godevano, senza che essi, i popolani, avessero modo legittimo di opporsi e di difendersi. Ed avvenne che un popolano molto influente per le sue ricchezze, approfittando di alcune disposizioni del Consiglio gravose al popolo, si pose a capo dei malcontenti, e li spinse a chiedere una riforma al vigente ordine di cose. E di fatti, nell’agosto del 1682, una deputazione del popolo di Rovigno si presentò alla Carica di Capodistria invocando provvedimenti a tutela dell’ università contro le angherie dei cittadini. Ed il Podestà-Capitano di Capodistria, prestando facile orecchio alle rimostranze dei popolani di Rovigno, colla terminazione 28 ottobre 1688 concesse al Corpo dei popolani la potestà di eleggersi dal suo seno, a maggioranza di voti, due Sindici o Procuratori“, i quali avessero libero l’ingresso in ogni Consiglio e Collegio delle Comunità, senza però prerogativa alcuna di voto consultivo o deliberativo, ma colla semplice personale assistenza, onde poter rassegnare i loro ricorsi alla publica podestà nel caso di qualche tentato pregiudizio al bene del popolo“ 53). Questa terminazione venne confermata colla ducale 15 novembre, e per tal modo i popolani di Rovigno ebbero un magistrato attorno al quale essi potevano unirsi come al loro capo legittimo, chiamato a tutelarne le aspirazioni e gl’interessi. Questi Sindici del popolo rimanevano in carica un anno. Un mese prima che spirasse questo termine, eglino dovevano convocare il popolo all’elezione degli altri due Sindici per l’anno seguente. Il decidere quando fosse necessario 1’ appello alle somme Autorità dello Stato, non stava però nell’arbitrio dei Sindici, ma questi dovevano convocare l’Università a consiglio. Per la legalità di questa adunanza si richiedeva la presenza di almeno 52) Ducale Malipiero 14 giugno 1574 (Angelini, Ms. Terni. 2, 6). Ss) Angelini, Ms. Terminazioni 4, 212. 7