- 113 - la composizione a corpo sociale savio, giusto, per opera propria, anzi chè per opera altrui; per proprio impulso, anzi che per comando“. Non credo però che le disposizioni contenute nello Statuto del 1531 sieno tutte identiche a quelle che stavano scritte nei precedenti Statuti; e se pure in questo trapasso si mantenne inalterata la parte civile, il medesimo al certo non avvenne nè colla procedura penale, nè colla qualità delle pene inflitte. Il confronto fra i vari Statuti di Pirano 3) ci mostra come questi subissero, nelle varie edizioni, numerosi mutamenti in corrispondenza alle mutate condizioni politiche e sociali. Se lo Statuto di Pirano del 1307 rammenta le forme di procedura longobarda e franca, se in questo troviamo dominare la legge del taglione, se la giustizia s’ accontenta in molti casi della semplice compensazione in denaro, le medesime disposizioni dovevano certamente trovarsi negli Statuti di tutti gli altri Comuni istriani che con Pirano avevano avuto comune e lo sviluppo storico e le condizioni interne. Più tardi poi, per l’influenza e del nuovo Governo, e dei mutati costumi, e dei Podestà veneti, ma specialmente per il diritto a questi Podestà accordato dalle Commissioni di giudicare anche in modo diverso dallo Statuto, quando in coscienza lo credessero opportuno, molti precetti caddero in disuso, altri vennero a sostituirvisi; laonde, quando si dovettero rifare gli Statuti, le disposizioni disusate, furono omesse perchè inutili, e vennero sostituite dalle nuove entrate già negli usi della legge e nella vita del popolo 4). Le singole leggi municipali contenute negli Statuti delle varie città durarono in vigore sino al 1 maggio 1806, quando fu attivato il Codice napoleonico. Rivissero nella parte civile, coll’ottobre 1813, per cedere il posto il dì 1 ottobre 1815 al Codice generale austriaco. Abbenchè in piccolo volume, comprende lo Statuto di Rovigno tutto ciò che occorreva in quei tempi a ben governarsi 3) Morteani, Notizie st. di Pirano, pag. 27 e 104. ") Scrive il Molraenti, nella Storia di Venezia nella vita privata, Torino 1880, pag. 153: „Vigeva sempre il principio che le consuetudini non soltanto valevano come interpretazione o complemento delle leggi scritte, ma ben anco avevano forza di modificarle e perfino di distruggerle“. 8