- 114 - negl’impieghi, nell’azienda comunale, nelle affittanze, nei diritti civili, e nei vari suoi atti; ed a determinare e punire i crimini ed i delitti più comuni della terra Il Libro I, che si potrebbe intitolare degli offici, si divide in due parti. Nell’una di esse vengono stabilite tutte le civiche magistrature, la loro sfera d’azione e l’onorario ad esse attribuito; nell’altra si contiene quanto sta strettamente legato coll’azienda comunale; come sarebbero i dazi, i possessi terrenarì e l’ammalia. Nel Libro II si trova quasi un breve codice civile. Yi si determina la procedura da seguirsi, nel pronunciare od eseguire le sentenze. Non comparso il reo dopo tre citazioni, poteva essere condannato in contumacia previo giuramento da parte del-1’ attore. Se l’immobile superava in valore le lire 10, la causa doveva venire pertrattata in iscritto. In questioni di mercedi, ovvero di debiti con forestieri, o di lite fra prete e laico, la procedura era sommaria. Altri capitoli stabilivano il tempo utile ed il modo con cui 1’ attore doveva produrre le prove, il reo convenuto la difesa. Da notarsi è la disposizione del cap. 8, per la quale non era permesso di citare una vedova nei primi due mesi di vedovanza. Se il marito aveva contratto dei debiti sia per garantire ad altri, sia per ragioni riprovevoli, la moglie non era solidale, a meno che non vi si avesse essa pure obbligato con formale promessa; se il debito invece era stato fatto per l’utile della famiglia, in questo caso anche la moglie era tenuta di concorrerne al pagamento. Chi non poteva pagare era condannato alla prigionia sino a tanto che „avrà contentato“ il creditore. Essendo vari i creditori, venivano pagati prima i dazi, poi gli affìtti, i livelli, la chiesa, e quindi gli altri. Ottima disposizione era quella del cap. 29, che „per oviar alla mortai lite che sogliono intravegnir tra parenti et congiunti in consanguinità“ tutte le liti fra consanguinei non dovessero venir giudicate dal solito tribunale, ma compromesse in due arbitri scelti uno per ciascuna parte. — I publici incanti dovevano tenersi nella Loggia. Deliberato lo stabile, il primiero possessore aveva tempo 15 giorni a ricuperarlo. Le alienazioni, vendite e permute dovevano, nella domenica seguente al giorno in cui erano state conchiuse, venire stridate verso l’ora di