- 87 - Trattandosi della nomina d’un funzionario cui era affidata 1’ amministrazione di publico denaro, il consigliere proponente restava con tutti i suoi beni garante per l’onestà e fedeltà di lui. Le singole proposte o domande da presentarsi al Consiglio dovevano venire prima notificate all’ufficio della cancelleria, ove il Conservatore delle leggi e Contraddittore alle parti le esaminava, col diritto di porvi il veto, quando fossero in opposizione alle vigenti leggi od alle parti prese in precedenza. Le proposte quindi venivano portate in Consiglio dai Giudici o dal Sindico, e lette dal bigoncio dall’Avvocato della comunità. Molto spesso la questione, prima di passare in Consiglio, la vediamo (sec. XVIII) sottoposta all’ esame di un Coilegetto, composto dal Podestà, dai Giudici, dal Sindico, dal Conservatore delle leggi, dall’Avvocato fiscale e da 20 o 24 consiglieri: altre volte vengono chiamati a dare il loro parere dei „buoni cittadini“ in numero di 40 e più. Coll’andare del tempo, il Coilegetto venne a costituire una specie di Giunta municipale, incaricata di proporre al Consiglio le misure da prendersi nei momenti di maggiore interesse per la città. Il Consiglio dei cittadini assieme ai Giudici, al Sindico, al Camerlingo ed al Cancelliere formavano il Comune. Per ovviare agli abusi di potere e per impedire le infedeltà nell’ amministrazione della publica cosa, oltre a determinate multe inflitte ai colpevoli, oltre all’ esclusione più o meno lunga dal Consiglio e da ogni carica municipale, fu anche stabilito che le persone legate fra loro con vincoli di parentela, fosse pure lontana, non potessero aver parte nel medesimo ufficio oppure in quelle mansioni che fra loro erano strettamente collegate o subordinate. Il Cancelliere, il Camerlingo, i Giudici, il Sindico, il Cassiere, il Quademiere, il Fondachiere erano inoltre obbligati alla contumacia, cioè a non occupare altra carica municipale, se non trascorso un determinato spazio di tempo stabilito dallo Statuto. Nel 1662 si credette persino di dover escludere dal posto di medico comunale chi fosse nativo di Rovigno o avesse congiunzione di affinità o parentela con qualsiasi degli abitanti sì cittadini che popolani. Restava però libero a questo medico l’esercizio privato. E questa esclusione venne confermata e rinnovata nel 1729 con speciale decreto del Senato (18 giugno).