- 160 - Queste leggi mercantili, non avevano da principio trovato nessun ostacolo alla loro effettuazione, anzi erano riuscite in generale proficue al commercio marittimo delle nostre città; poiché, nei secoli XV e XVI, in Venezia, allora primo emporio marittimo di tutta 1’ Europa, i nostri prodotti trovavano pronta e vantaggiosa vendita. Ma le cose si mutarono nei secoli seguenti. Colla scoperta di nuove vie commerciali, la floridezza della Dominante venne notabilmente a scemare; ,,e quello che si deve bene maggiormente considerare si è che, nè anco le poche mercanzie condotte nella città avevano più prontezza di compratori, per essersi le nazioni, che le davano esito, volte con li suoi negozi, sì che ne restò poco meno che annichilato l’importantissimo commercio di questa famosissima piazza“. Se così lamentavano i Savi alla mercanzia in una loro scrittura20) li 5 baglio 1610, quali dovevano essere le condizioni economiche e mercantili della città di Venezia nel secolo seguente? E mentre ciò avveniva in Venezia, in senso opposto si mutavano le condizioni di Rovigno e del suo territorio. Nei primi secoli della dominazione veneta, limitato era il suo commercio, bastante al consumo il prodotto dei suoi cereali, consumato in paese il suo vino. In quella vece, nei secoli XVII e XVIII, accresciuta notevolmente la popolazione, si doveva ogni anno importare forte quantità di grano; la produzione dell’ olio, da prima irrilevante, superava ora molto spesso le 6.000 orne; il pesce salato era divenuto uno dei più lucrosi articoli d’esportazione, in quanto che, nella prima metà del secolo XVIII, la città ne ' aveva un utile di 50.000 ducati all’ anno, e lo stato ne ritraeva a titolo di dazio ducati 31.500 V. C.2 ') — Ma per le vigenti leggi, il grano non poteva venir comperato che a Venezia, o nella Terra ferma; quello che si ritraeva dall’ estero era aggravato dal dazio di lire 5.10 per staio22). L’ olio era sopraccarico di imposizioni. Quanto se ne 20) Romanin, Storia doc. di Venezia, 1. 16, c. 7. ai) Venezia. Archivio di Stato. 1744, 12 settembre, in Pregadi. „11 Senato respinge istanza della Comunità di Rovigno come pregiudicievole all’ importante ricavo del Dazio pesce salato che calcolasi per quella Comunità in annui Ducati 31.500 V. C.“ '“) Nel 17u7 la terminazine del Magistrato alle Biave 28 febbraio permetteva d’allora in poi d’introdurre frumento e grano turco dall’estero