— 122 — di pesce, i pescatori erano obbligati a vendere nella pescheria di Rovigno un terzo del pesce che avevano pescato. 6. Il Comune percepiva inoltre il cosidetto dazio minato ,2) pagato dal venditore di quegli articoli che venivano esportati dalla città o territorio sia per la via di mare che per terra. Così per il formaggio, la galla, il filo di lana si pagavano 2 piccoli per libbra; per ogni mazza di griso pure 2 piccoli; per ogni libbra di lana piccoli 4; per il cuoio ed il pellame in genere un soldo per ogni lira (di valore); per il frumento, la segala, il miglio soldi 2 allo staio ; per le altre biade 12 piccoli per staio. I forestieri, che portavano vino e lo vendevano agli abitanti, oppure quelli che lo comperavano in città, pagavano di dazio minuto un soldo per quarta, e se era „zonta“ od aceto, 6 piccoli. L’olio, il miele, la cera pagavano soldi 8 per orna all’ uscita da Rovigno. Le pietre dovevano pagare 16 soldi ogni 100 miara se si trattava di pietra greggia, ovvero '/1S del loro valore se la pietra era lavorata. Da questo dazio minuto erano eccettuati i cuoi, le biade e le pietre che si comperavano a Rovigno per essere condotte a Venezia. Il permesso d’importare o d’esportare animali (eccetto buoi e cavalli da lavoro) dipendeva dal beneplacito del Podestà. L’esportazione della carne era esente da dazio, ma non poteva venir condotta che a Venezia. In aggiunta ai sopra indicati dazi, il Comune godeva di attre rendite derivanti dall’affitto delle peschiere l3), delle botteghe e degli erbatici comunali. Nel 1650 la Comunità di Rovigno aveva una rendita annua di 3000 ducati14) ; — nel 1741 una rendita di lire 22.600, ed una spesa di lire 16.440 15). Abbenchè, dunque, le rendite fossero abbastanza rilevanti, tuttavia l’amministrazione delle medesime, per gli arbitri dei magistrati e la connivenza del Reggimento, era talmente disordinata, da trascinare molto spesso l’azienda comunale in una la) Statuto, 1, 18. 13) Peschiere comunali erano: Val Saline, Vaialta, Lavari e Polari. 14) Tommasini, Comm. 5, p. 125. 15) Rapporto del Podestà Vitturi al Senato veneto.