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e costituirono una rendita7) non indifferente, quando la coltivazione dell’olivo prese nel nostro territorio proporzioni più vaste. Si pagava dai propretarì delle olive ai conduttori del torchio soldi 12 per ogni macinata di olive, più ogni undici libbre d’olio una libbra; inoltre 2 soldi per macinata ai torchieri. Una macinata constava di 20 brente, e rendeva da una a due barile d’olio, secondo il maggiore o minore nutrimento dell’oliva. Questa, prima di essere portata in torchio, nelle botti in cui si conservava veniva salata, o, come si diceva allora, condita. Il numero dei torchi, da uno ch’era sul principio, salì a 12 nel secolo XVIII. I capitoli del dazio dei torchi e gli obblighi inerenti ai conduttori vennero meglio regolati e stabiliti li 13 ottobre 1748 8).
     Tale privativa del Comune durò sino al 1828, quando i torchi, ridotti a quattro, non furono più sufficienti al bisogno della popolazione.
     5.	Il pesce doveva essere venduto nella pescheria 9) e non altrove: pagava di dazio V8 del su0 valore 10) se pescato nelle acque libere, y6 se proveniva dalle peschiere private, ed egualmente V6 se salato. Siccome questo dazio era gravoso special-niente per la povera gente, cui il pesce costituiva quasi sempre l’unico companatico, nel 1749 fu ridotto ad y20 del valore del pesce ,I). Affinchè poi la pescheria fosse sempre bene fornita
       ’) Nel 17B8 il dazio del Torchio venne affittato per ducati 2200. Nel 1784 da una società di Rovignesi venne assunto il detto dazio dei torchi per 10 anni verso la corrisponsione di 23.700 ducati. Nel 1793 venne concesso all’ incanto per 10 anni verso il pagamento di lire 11.150 all’ anno.
       8)	Angelini, Ms. Term. 5, 66.
      9)	Nell’ epoca veneta, la Pescheria era all’ aperto, nel piazzale fra l’arco di Riva grande, detto perciò anche „Porton“ 0 Volto della pescheria (rivestito in pietra 1’ anno 1678-79 del Pod. Bern. Barbaro) e la porta di S. Damiano. Nel 1816 fu traslocata sotto una tettoia del Fosso, allora ridotto a Piazza delle erbe, d’onde nel 1854 passò, assieme alle beccarie, a piano terra del Rubineo in Yaldibora.
       10)	Nello Statuto, 1, 26 il prezzo del pesce bianco era stabilito a piccoli 18 la libbra, quello del pesce tresso a soldi 1, con un leggero aumento nel tempo della quaresima.
      ") Anche questo dazio dava un introito riguardevole al Comune. Nel secolo XVIII era di lire 1500 circa all’ anno. Nel 1804 venne assunto per un quinquennio verso 1’ esborso di lire 70.080; ed in quel tempo cal-colavasi a circa 2000 fiorini all’ anno.