— 117 — agli olivari, alle viti ed agli animali; fatti questi comunissimi nella campagna di Rovigno. Il furto da soldi 40 sino a lire 10 era punito, oltre che con multa, anche colla berlina; da lire 10 a 25 anche colle frustate; il furto superiore a 10 ducati, oppure accompagnato da rapina, colla forca. L’omicida veniva decapitato sopra la Riva, al luogo solito; l’assassino proditorio e lo stupratore, dopo decapitati, erano squartati „siccome nell’alma città di Venetia et per ogni luogo si osserva“. I fattucchieri ed i maliardi venivano puniti a seconda dell’importanza dell’atto commesso; i falsi testimoni col bando, dopo essere stati incoronati „colla corona infame e diabolica“. Chi viveva in concubinato era espulso dalla terra; — il bigamo veniva publicamente frustato, indi bandito, ed i suoi beni passavano alla prima moglie; l’adultera perdeva la dote e tutti gli altri suoi averi, che passavano ai figli legittimi, ed in mancanza di questi al marito ; dal marito poteva essa essere fatta frustare publicamente, e da lui solo doveva partire l’accusa d’adulterio; ma gl’incombeva di darne le prove legali. Le meretrici non potevano abitare in città, e chi concedeva loro alloggio era multato con 100 soldi. § 3. Imposizioni. Grli oneri publici imposti a tutti i cittadini ed abitatori della terra di Rovigno erano: — 1. l’obbligo di sottostare ai civici dazi; — 2. di corrispondere al Clero le decime stabilite; — 3. di fare tutte le angherie della terra o del governo. Possedendo i cittadini la massima autonomia nel governo della cosa publica, era pure lasciata loro interamente la cura di provvedere ai mezzi necessari per sopperire ai bisogni della città. Laonde, tutta l’amministrazione finanziaria del Comune era lasciata alla Comunità stessa. Soltanto che, mentre nei primi secoli della dominazione veneta i Comuni godevano della massima libertà nel prendere tutte quelle disposizioni che si riferivano all’azienda comunale ed in particolar modo ai dazi,