CAPITOLO IV. Condizioni interne. § 1. Magistrature. Rovigno, come fu ricordato sul finire del precedente capitolo, quando nel 1283 si diede alla Republica veneta, godeva già d’una libera costituzione municipale, le cui parti essenziali erano il Consiglio maggiore e V Arengo del popolo (o parlamento) quale potere legislativo, i Consoli ed il Sindico quale autorità esecutiva. Il Consiglio maggiore era convocato per tutti gli affari più importanti, quali erano l’intimazione della guerra, la conclusione della pace, la legislazione, le imposte, l’elezione dei magistrati ecc. Era composto d’un determinato numero di cittadini fra i più ricchi ed influenti, nell’ elezione dei quali, senza guardare alla personale capacità dei singoli individui, si teneva di solito conto del riparto territoriale della città, e più ancora alle varie corporazioni in cui gli abitanti andavano allora divisi. Più di raro avveniva la convocazione dell’ Arengo del popolo, e questa solo nei casi di maggior rilievo, sia in fatto di legislazione, sia quando si voleva avere il suffragio universale. I Consoli esercitavano quel potere governativo che comprendeva in generale i diritti di sovranità che il Comune aveva avvocato a sè o per violenti usurpazioni o per concessioni dei legittimi suoi signori; fra quali annoveravansi anzitutto la giurisdizione, il potere penale propriamente detto, ed il comando della forza armata. E certamente già allora, a lato dei consoli, stavano i Giudici, che troviamo durare anche nel periodo veneto, i quali furono quasi gli eredi dei Giudici assessori, o Curatori,