- 119 - conduttore il relativo dazio. Questo dazio delle beccarie era di piccoli 2 per libbra; poi venne aumentato e meglio regolato; così che nel 1749 un bue pagava lire 2, un vitello soldi 6, un castrato soldi 4, un capretto soldi 1 4). 2. Il venditore di vino a spina pagava soldi 4 per quarta. Se il vino era forestiero, soldi 12, o più, in proporzione al prezzo di vendita. Così secondo lo Statuto 1, 29. Posteriormente, abolita la misura antica della quarta, venne questa sostituita dalla barila veneta : allora il vino terriero all’ ingrosso pagò di dazio soldi 8 per barila, al minuto soldi 6. Se fora-stiero, compreso il dazio d’entrata, soldi 24 per orna. Tale dazio chiamavasi per ciò anche „dazio ome“: rendeva nel secolo XVIII circa 600 ducati all’anno 5). archi con belle invetriate lo spazio dov’ era la tettoia, fu convertito nel Casino commerciale. Le Beccane dal 1854 trovansi a piano terra del Rubineo. — Il tratto di piazza fra il Casino commerciale ed il torrione del Palazzo pretorio chiamavasi „salizzo dello stendardo“ ove nel 1452 abbiamo memoria si tenessero i publici incanti „super salizata ante in-troitum porto Rubini“. Questo „salizzo“ era ornato di due colonne rotonde sopra le quali stavano le statue di S. Giorgio e di S. Eufemia. Fra le due colonne, da un alto pilastro quadrangolare, s’ergeva l’asta per lo stendardo. 4) I prezzi della Carne stabiliti dallo Statuto 1, 26 (secoli XV e XVI) erano i seguenti: Carne di manzo o di vacca.....a soldi 1 la libbra „ „ vitello ..........a bagattini 14 „ „ „ castrone........ „ „ pecora.......... „ „ montone •........ „ d’agnello o di capretto . una testa d’ animale grosso soldi 5. Prezzo della Carne: nel 1649: di manzo........a soldi 4 armenta..... castrato ..... vitello...... pecora o capra capretto o agnello nel 1799: 13 la libbra 11 „ 12 „ 15 „ il 16 „ 16 „ 12 „ 10 „ 14 „ nel 1852 : a carantani 10 il fuuto » ^ » 9 „ Sino al marzo 1791 si vendette la carne a soldi 8 la libbra, quindi a soldi 10. — Nel 1798 la prima qualità a soldi 12, la seconda a 11, la terza a 9. 5) La terminazione 21 settembre 1579 ordinava doversi vendere i vini terrieri dal 1 settembre al 31 decembre a soldi 23, dal 1 gennaio al 30 aprile a soldi 28, dal 1 maggio al 31 agosto a soldi 27 al secchio.