FORME DEL PROC. GERMANICO 205 condizioni sociali, sospinto dal diritto romano e dalla Chiesa. Intanto le forme stragiudiziali della reintegrazione del diritto, sia nel campo penale con la faida, sia nel campo patrimoniale con l’esecuzione privata, sono avversate e vinte quasi interamente dall’azione pubblica di una giustizia, che non è più unicamente arbitrale o subordinata al consenso dei contendenti, ma che agisce in forza della pubblica autorità. Traccie storiche di sopravvivenza dei primitivi concetti si hanno tuttavia anche nel diritto longobardo, ma il processo in uso in Italia non è schiettamente germanico. I caratteri del processo primitivo germanico sono semplici. A fondamento stanno la popolarità del giudizio, e quindi l’oralità e la pubblicità del procedimento ; l’abbandono alle parti di una libera attività, sia nella introduzione del processo per mezzo della citazione privata della parte (mannitio), sia nella proposizione delle prove (giuramento e giudizio di Dio), sia nella corroborazione ed esecuzione della sentenza; il formalismo più rigoroso negli atti del processo e delle prove, destinate queste non a formar la convinzione del giudice, ma a far prevalere nel giudizio chi giunga a mostrarsi in certe legittime condizioni; la costituzione della sentenza, come una torma di contratto giuridico obbligatorio, accettato e garantito dalle parti; l’indistinzione originaria fra il procedimento criminale e il procedimento civile. Queste forme primitive, che in origine dovevano essere proprie del diritto longobardo, sono in parte conservate anche in Italia, tanto più che si adattavano alle nuove condizioni sociali. L’oralità e la pubblicità dei giudizi restano regole essenziali del processo barbarico, e già si è veduto (§ 18) che da tempo erano state spontaneamente accolte anche nel diritto romano volgare. Ma l’inizio del processo ha luogo con una citazione, la quale, anche se promossa dalla parte, si compie per atto pubblico del giudice