CAPITOLO UNICO IL DIRITTO MODERNO. § 145. — Gli Stati nazionali, la Rivoluzione francese e la Restaurazione. Dopo lunghe guerre di successione e d’equilibrio europeo, il trattato d’ Aquisgrana del 1748 ridonava all’Italia la pace; e, con la pace, dettava un nuovo assetto politico, che restrinse e rallentò l’influsso della preponderanza straniera, e rese possibile l’avviamento alle riforme interne. Da questo punto ha inizio una nuova età per la storia giuridica italiana, e propriamente l’età che si volge a distruggere i privilegi sociali del medio evo, ancora in parte resistenti, a rompere 1’ eccessivo particolarismo dell’ età del rinascimento, e a dare stabilità e certezza al sistema del diritto moderno. L’Italia, non più campo e strumento di lotte sanguinose, non più percorsa da eserciti saccheggiatori, restò quasi per un mezzo secolo estranea alle conflagrazioni europee della guerra dei sette anni e dello smembramento della Polonia; e, nella pace feconda, riprese a svolgere le attività civili, ch’eran rimaste interrotte, raggiungendo rapidamente i progressi delle grandi nazioni straniere e riaffermando una propria personalità. L’assetto politico non presenta, a dir vero, grandi variazioni dall’antico; ma reca il grandissimo vantaggio di restringere la dominazione, straniera alla Lombardia, ancora soggetta all’Austria; e poi, mentre abolisce alcune piccole signorie territoriali (Mantova, Guastalla, Mirandola), dà agli altri Stati un principe proprio o ad essi conserva una costituziope indipendente, provvedendo