156 PERIODO BARBARICO L’ arte della redazione degli atti continua 1’ uso e le forme romane; anzi il formalismo giuridico induce a pin rigoroso rispetto della tradizione, la quale non rinuncia alle antiche formule, anche se siano divenute prive di valore. Le raccolte delle formule in uso servono alla pratica della vita giudiziaria e notarile. La Francia specialmente è ricca di questi formulari, e ne conserva molti e notevoli saggi, quali i dictati di Angers (formulile Andecavenses) del VII secolo, e le formule compilate da Marculfo (formular Marculfi), spettanti allo scorcio del secolo VII o al principio del susseguente, nelle quali, in due libri, si espongono distintamente i modelli degli atti pubblici (cartae regales) e delle carte private (cartae pagenses). Altri formulari più brevi appartengono ai secoli VIII o IX (formulae arver-nenses, turonenses o Sirmondicae, senonenses, impe-riales, etc). Invece l'Italia non conserva antiche raccolte di formule sul tipo di quelle enumerate. Le formule bizantine (§ 11) e il cartulario longobardo (§ 47) non hanno il carattere dei formulari franchi. Tuttavia dalle sorprendenti somiglianze degli atti, anche in diverse e lontane provincie d'Italia, si induce 1’ esistenza di antichi formulari perduti, fatti dimenticare forse dalla ricchezza dei testi notarili, messi più tardi in uso (§ 82). Gli atti, derivati più o meno direttamente dagli antichi modelli romani, si distinguono in pubblici e privati. Gli atti pubblici escono dalla cancelleria regia o dai tribunali e consistono in documenti dispositivi o comprobatori, che rappresentano ora concessioni durevoli e conferma di concessioni (diplomata, praecepta, pragmatica), ora semplici ordini regi (mandata, epistula, signa regii,), ora attestazioni di disposizioni o di giudicati (notitia, breve, notitia indicati). Derivando da autorità regia, hanno forza di prova piena e non potrebbero essere oppugnati che di falso. Gli atti privati, secondo una famosa distinzione del