600 periodo dell’autonomia [§ 104! a molti casi nuovi, e sono punite con sanzioni pecu-niarie, in parte all’offeso e in parte ai pubblici poteri: ogni lesione anche gravissima, recata senza animo di uccidere, rientra nell’ingiuria, che è reato d’ordine privato. Ma, quanto alla pena, si tende ad uscire dalla rigida nomenclatura barbarica; pur tuttavia non si di stingile ancora tra la varietà dei mezzi che abbian prodotto la lesione, e ancora si sostiene che, nel caso di più ferite, si deve la pena proporzionare al numero di queste. Gravi pene colpiscono i reati contro l’ordine della famiglia: adulterio, stupro, incesto. Tra i reati contro la proprietà, ha maggiore importanza il furto, dove si richiede l’animo di lucro, e da cui si distingue già nettamente la rapina (scachum, raubaria), promossa da violenza, insieme con l'effrazione (fodere domum), per mezzo di scalata o di false chiavi; tutte condizioni che aggravano la pena. La dottrina e la pratica separano il furto dalla truffa, detta talora furto improprio, ricongiungendola però col falso; ed elaborano la dottrina giuridica del furto continuato. Gravissime pene colpiscono il ladro, poiché, in caso di recidiva, si può arrivare fino alla pena capitale; e ciò per il bisogno della difesa della proprietà, più grave nei tempi di scarsa certezza del diritto. Tale bisogno consigliò le leggi e gli interpreti ad applicare al furto la pena romana dei latrones. Sanzioni altrettanto severe colpiscono gli incendiari, i sacrileghi, i turbatori del possesso altrui e tutti gli autori di danni dolosi. Da tutto ciò si vede che carattere del diritto penale di questi tempi è ancora la crudeltà. Le pene afflittive prevalgono, e fra esse la pena di morte, eseguita nelle forme più varie, e spesso inasprita da tormenti, a scopo di intimidazione. Mentre i nobili sono colpiti con la spada, ai villani si riserva la forca. E grande è pure la varietà delle altre pene corporali, e principalmente dell’amputazione delle membra, mani,