CONSUETUDINI DELLE CITTÀ 475 ridici ripetuti, e riconosciuta valida nella comunione ■ ¡ella vita popolare (usus, mores, consuetudo), sia sotto spoglie della legge, che a quella frequentemente si ¡.ferisce e da quella spesso si informa. Il bisogno della ertezza del diritto consiglia alle società, divenute auto-i'ome, di redigerò in iscritto le proprie consuetudini; :ua ciò, almeno da principio, non ne trasforma l’indole, si rivolge soltanto a raffermarne e a precisarne l’os-¡rvanza. Sorgono perciò nelle città italiane numerosi (isti di diritto consuetudinario, e non soltanto nelle ■ittà libere dell’Italia settentrionale e media, ma anche elle città dipendenti da un potere sovrano preponderante, come è nell’Italia meridionale. Risale al 1142 il ■onstitutum della città di Pisa, il quale, nel 1160, fu sdoppiato in un doppio testo : il primo, detto Con-siitutum usus, che raccoglieva le consuetudini relative die materie da giudicarsi nel tribunale dell’uso; l’altro, ■letto Conslitutum legis, che comprendeva le norme speciali trasformative del diritto comune, romano o longobardo, nelle materie tradizionali a questo riservate. Nè diverso carattere ha il primo corpo delle leggi civili di Venezia, designato col titolo di Usus venetorum, redatto probabilmente avanti il 1172, e confermato poi dal doge Enrico Dandolo nel 1195. Notevole antichità hanno le consuetudini di Alessandria redatte forse nel 1179 ; ma più larga importanza tengono quelle delle città lombarde, principalmente il Líber consuetudinum Mediolani del 1216, il quale, nella forma a noi pervenuta, non è già il testo autentico della raccolta ufficiale ordinata nel 1215 dal podestà Brunaño Porca ed affidata dal suo successore ad uni commissione di quattordici giuristi e pratici, ma probabilmente il testo preparatorio di questa commissione, preparato parecchi anni avanti il 1216 e compilato sulla trattazione di uno dei commissari, Pietro Giudice; testo che, pur non avendo ottenuto sanzione ufficiale, fu accolto nella pratica e