4 introduzione sobborghi, mercato, riunioni dei cittadini, regole di vita collettiva e di polizia, § 50), per cui sorge più tardi, tra le altre istituzioni, il Comune (§ 93). È principalmente per virtù di questo indigeno fattore che si costituisce un diritto nuovo, con suoi particolari atteggiamenti, il quale, ha ragione di essere designato come diritto italiano. Esso infatti non è più romano, per quanto dal diritto romano tragga principal nutrimento, e tanto meno può dirsi germanico o canonico; nemmeno è una semplice fusione di questi elementi. Ha invece caratteri e vita suoi propri, che gli danno figura a sé. Sono basi tutte sue quelle forme giuridiche popolari, rivelate dai documenti e dalle consuetudini dell’alto medio evo (§ 27); sono suoi prodotti gli statuti e le leggi dell’autonoma vita comunale e degli Stati nazionali autonomi del medio evo (§§ 87, 89); sono sua espressione le opere della scienza giuridica italiana, che, a incominciare dal secolo XIÌ, compiono lo sforzo titanico di trasformare il diritto delle fonti romane in un diritto nuovo (§ 81). E questo diritto italiano passa più tardi aformare il diritto comune delle nazioni occidentali, e, nelle sue linee principali, intesse il fondo della le gislazione e della codificazione dei nostri giorni (§ 148). Come si comprende da quanto s’è detto sul modo della sua formazione, il diritto italiano non può essere concepito come un diritto tipico di stirpe, a somiglianza del diritto romano o del diritto germanico, svoltisi quel lo dal centro di una città e questo dall’anima nativa ed omogenea d’un popolo; ma è bensì un diritto moderno di cultura, prodotto da elementi di varia provenienza e configurazione. La disciplina, che studia le vicende e le forme di questo diritto, lo prende a considerare appunto nel suo svolgimento storico, intendendo ad esporlo non già nella sua struttura statica, chè ciò potrebbe formare argomento per una scienza dogmatica del diritto, ma bensì nella sua dinamica, cogliendolo nelle sue origini,