[§ 138] FORME DEL MATRIMONIO 805 come quando, sulla base contrattuale del matrimonio, ritornarono quasi all’idea della compravendita, o come quando ammisero che il consenso, corrispondente alla solenne stipulazione verbale, potesse esssere manifestato anche per alia signa e inter absentes (1). Dopoché la Chiesa ebbe fatto prevalere l'antico concetto romano del matrimonio perfetto col solo consenso delle parti, e in questo concetto insinuò la sua dottrina sacramentale, anche la pratica precisò e mutò, in conseguenza, le sue forme. La tradizione della donna, inconciliabile con la parte attiva da essa assunta nel negozio, sparisce; e l’unione coniugale si fonda sulla manifestazione del consenso, che, normalmente, si compie con le interrogationes. Tali interrogazioni sono rivolte agli sposi variamente o dal notaro, che più spesso assiste all’ atto, o da un pubblico ufficiale, come conseguenza dell’interesse pubblico del matrimonio (§ 61), o anche da un terzo qualsiasi, -che funge da oratore matrimoniale, assistendo e provvedendo al compimento degli atti e rivolgendo talvolta raccomandazioni morali ed auguri agli sposi. Spesso le interrogazioni srno direttamente proposte dagli sposi tra loro, anche dinanzi a notaio, pubblico ufficiale o testimoni. L’anello sponsa-lizio romano (arrha), scambiato per consuetudine tra gli sposi, nell’atto delle interrogazioni, può valere anche da solo a manifestare un consenso implicito, sufficiente all’unione, e si trasforma perciò in anello matrimoniale, atto costitutivo del matrimonio (subarrhatio cum anulo). Tra la grande varietà degli usi locali, che il sistema dell’autonomia favorisce e consacra, si possono veder continuati quei riti, che in antico avevan giovato ad affermare la personalità della donna: lo scambio del (1) Si veda, per tutta la materia di questo paragrafo, il libro fonda-mentale del Brandileone. Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, Milano, 1906, pag. 375 e seg.