596 PERIODO DELL’AUTONOMIA [1.03] in molti casi esonerare i colpevoli dalla pena o renderla vana. Non manca tuttavia qualche avanzo del carattere privato della pena, riconoscendosi tuttora che, nei reati anche gravi, i quali toccano il diritto individuale (ma non già nei reati di bsa maestà, eresia, incesto, lenocinlo), il perdono dell’ offeso abbia autorità di paralizzare l’azione penale, sospendendo il processo e la pena; perchè, una volta provveduto all’ interesse generale della pace, i pubblici poteri si mostrano pronti a rinunciare ad ogni reazione. Inoltre si conservano, nella applicazione delle pene, quelle disuguaglianze, che il sistema dell’autonomia serviva a mantenere fra le classi sociali (§ 79), fissando diversa graduazione di pene, ai nobili, ai villani, ai cittadini, ai distrettuali. Nel sistema delle pene, formano una speciale categoria quelle disposizioni, in parte ereditate dal diritto barbarico, per cui, non potendosi colpire o non volendosi colpire soltanto il reo, si fa ricadere la responsabilità penale su persone strette al delinquente da rapporti di famiglia o di contiguità. Anzitutto si ha il caso della responsabilità addossata ai membri della famiglia, allorché il reo non può essere raggiunto dal diritto, perchè fuggito o perchè escluso, come sacerdote, dal tribunale ordinario, o allorché a gravi pene personali si accompagna anche la devastazione dei beni del colpevole. In secondo luogo, sta il principio generale della responsabilità collettiva delle ville, delle vicinanze o dei Comuni, per i reati commessi entro l’àmbito del loro territorio, àllorchè manca la denuncia o l’arresto del colpevole; giustificato con l’insegnamento medievale che la persona giuridica possa commettere reato o esserne chiamata a rispondere (§ 59). Finalmente si può inserire tra queste forme anche l’istituto delle rappresaglie, come mezzo di procurare giustizia a un cittadino del Comune, che è stato danneggiato da uno straniero, quando manchi ogni altro modo di raggimi-