280 PERIODO FEUDALE di polizia e d’amministrazione, riconosciuti originariamente nel feudo, ogni titolare dei benefici maggiori (senior) venne a conseguire il diritto di giurisdizione ordinaria sui propri dipendenti o vassalli, come imitazione dei poteri assegnati ai grandi feudatari o da essi usurpati, allorché vennero meno le forze vive di un governo accentrato. Si ebbe cosi una doppia specie di feudi e una doppia giurisdizione. Ài feudi maggiori fu assegnata la giuris dizione ordinaria, strappata così al conte, e si ebbo il feudo di giurisdizione aita, che comprendeva il merwm et mixtum imperium, fino alla giustizia del sangue (potestas gladii, iurisdictio piena); mentre ai feudi minori restò affidata una giurisdizione bassa, ristretta alla competenza dei magistrati inferiori, ossia alle materie di polizia e alle cause civili fino a sessanta soldi. Tutti ebbero l’autorità esecutiva (disiric.lus), ossia il potere coercitivo per l’esecuzione delle sentenze e degli altri atti pubblici. Carattere di giurisdizione speciale hanno i tribunali istituiti a giudicare nella materia singolare dei feudi. Essi sono costituiti dal signore, che tiene la presidenza e la direzione del processo, e da un certo numero di persone pari al giudicando (pares curiae), le quali formavano la sentenza. Si diceva la curia dei pari, e rispondeva a quelle esigenze di collegialità e di pubblicità dei giudizi, che convenivano ai tempi. La sua competenza si restringeva alle contestazioni relative al possesso dei feudi e al dovere vassallatico, e aveva per suprema sanzione la perdita del feudo. Si afferma ora anche la giurisdizione speciale della Chiesa. La legislazione carolingia, conforme alle regole delle leggi romane, aveva prescritto agli ecclesiastici di ricorrere al tribunale del vescovo per un tentativo preliminare di pacificazione, e aveva dato valore giu" ridico alle decisioni dei tribunali ecclesiastici, allorché le parti, anche laiche, li avevano aditi per comune