I.EGG1 DEGLI OSTROGOTI 51 in Italia, per opera del Breviario Alariciano, in un compendio, eseguito nel IV o V secolo a scopo scolastico, a cui manca il quarto libro, e gli altri tre vi sono riassunti in due (ìiber Gaj). Le leggi specikli della monai’chia ostrogota, che rap presentano una continuazione barbarica del diritto romano, assunto come legge generale dello Stato, prendono nome di edicta, edictale programma, conforme al titolo di numerose costituzioni imperiali e conforme all’esempio dei re visigoti (§ 23). Principale espressione di questo diritto è il testo che, per antonomasia, prende il nome di Editto di Teodorico (Edictum Theoderici regis). Si compone di 154 brevi capitoli, oltre un prologo e un epilogo, e provvede a reprimere gli abusi invalsi nello Stato e a dar garanzie per la sicura applicazione della giustizia. L’editto contiene le regole più generali del diritto romano, ed è compilato da un magistrato romano, sulle fonti romane, per ordine del re goto, che tendeva ad assoggettare i barbari alle leggi romane. Esso ha carattere territoriale, cioè' si rivolge insieme ai Goti e ai Romani; ma, poiché in molti punti rappresenta una semplice dichiarazione delle regole più essenziali e più note del diritto romano, si rivela particolarmente diretto ai Goti. Esso non rappresenta una codificazione ufficiale del diritto vigente, e nemmeno una creazione di diritto nuovo; ma costituisce una raccolta abbastanza larga di alcuni casi giuridici più comuni e interessanti, esposti in forma rapida e dimessa, e desunti dal diritto romano. Ma questa ed altre leggi di Teodorico, pur accogliendo il diritto romano, non eliminarono in tutto le consuetudini originarie dei vincitori, almeno nelle relazioni interne tra loro. L’editto di Teodorico vuole applicare il diritto romano anche ai Goti, ma questa intenzione, che urtava contro l’attaccamento dei vincitori a|le proprie consuetudini, non poteva nel fatto trovare piena osservanza. Perciò si deve ritenere che, nei casi