568 periodo dell'autonomia. gruppo, personalmente o per mezzo di un rappresentante. Sotto il dominio del Comune, nonostante le molte varietà, si può riconoscere una costituzione normale di queste comunità. A capo vi è posto un rappresentante o ufficiale del Comune, che prende nome di podestà, capitano, castellano, governatore, gastaldo, nominato dal Comune dominante direttamente o col concorso della popolazione; o proposto da questa e approvato dal Comune. Stanno sotto di lui i giurati, o campari, o saltari, eletti dalla comunità fra i propri membri, con inferiori funzioni giudiziarie e di polizia, incaricati di sorvegliare ai furti e ai danneggiamenti e di provvedere all’esecuzione degli ordini amministrativi. Il capo governa col concorso più o meno largo e definito dell’assemblea locale, nella forma del parlamento o del consiglio, composti della totalità o di un numero vario di persone, sulla base di uno statuto rurale, proposto dalla comunità e approvato dal Comune (§ 87). La costituzione dei principati ben poco trasforma delle istituzioni comunali, provvedendo soltanto ad una più diretta cospirazione di tutte le branche dipendenti verso la persona del sovrano. Nelle monarchie, invece, si potrebbe riscontrare una maggiore varietà, secondo le diverse tradizioni locali e secondo la dipendenza più o meno diretta dal potere centrale. Il sistema amministrativo della monarchia normanna, sviluppato da Federico II, poggia sul doppio ordine della gerarchia feudale e dell’ autonomia locale, ed è controllato da ufficiali dello Stato posti in ogni provincia (iustitiarii, camerarii), alla lor volta dipendenti da capi regionali o centrali (magistri iustitiarii, magistri camerarii). E principio comune di ogni monarchia medievale che sotto il potere dei baroni stiano le ville (villae, oppida) e i castelli (castra), che hanno limitata autonomia (comunità baronali) e che nei parlamenti sono rappresentati dai propri signori. Più ampia autonomia, hanno i