88 PERIODO BIZANTINO [§ 17] Il concilio adunato da Odoacre in Roma, nel 483, per proibire le alienazioni del patrimonio ecclesiastico, allo scopo di rendere impossibile l'elezione simoniaca del pontefice, è atto di intromissione politica; ma la pace che il re ariano serbò con la Chiesa sembra rivelare ch'egli si inspirò ai principi di una politica di tolleranza. Nò altrimenti fu, in Italia, sotto il governo di Teodorico, poiché anche qui si ebbe la persistenza di due differenti religioni con eguale protezione giuridica, per cui le chiese cattoliche o ariane ebbero riconosciuti i propri possessi, ugualmente soggetti alle pubbliche imposte; il clero non tenne una giurisdizione privilegiata, ma, nei rapporti civili, fu soggetto alla giurisdizione comune; il sovrano fu, più che dominatore, semplice protettore della Chiesa cattolica, come istituzione che emanava dalla fede preponderante fra i sudditi; nè al re spettò un privilegio di ingerenza della elezione del pontefice, che restò in diritto indipendente dal potere laico. D’altra parte lo Stato si interessa della elezione pontifìcia, e ne regola con editto (Ata-larico) il modo, intromettendosi anche in questioni religiose, per impedire le dissensioni e gli seismi. Solo sulla fine del regno di Teodorico, cominciò ad infierire la reazione nazionale gota, anche con violente persecuzioni religiose. Con l’avvento dei Bizantini nella dominazione d’Italia, la Chiesa si giova della nuova posizione privilegiata ad essa concessa dalle riforme giustinianee. Queste avevano riconosciuto al vescovo una diretta ingerenza nel governo locale, sia per l’elezione dei funzionari, sia per l’esame e il controllo dell’amministrazione cittadina, fino a penetrare nell’azione dell’autorità giudiziaria, essendo autorizzati a sorvegliare i giudici e a denunciarli all’autorità imperiale (1). Inoltre la giuris- (1) Cod. Just.. I, 47; Nov. Just., 86. c. 1-4.