836 DIRITTO PRIV. NELL’ETÀ. DEL RINASCIMENTO [§ 144] con preferenza al sistema successorio della primoge-t nitura. Intanto si era pienamente formato il fedecommesso. La prima radice dell’istituto procede senza dubbio dal diritto romano, e specialmente dal così detto fedecommesso di famiglia, nel quale il testatore grava un fiduciario dell’obbligo di trasmettere l’eredità alla sua morte e dopo un tempo determinato, secondo l’ordine della successione legittima, che Giustiniano non volle superasse la quarta generazione. L’istituto non fu ignoto all’alto medio evo, poiché servì, ad es., in Sardegna, a devolvere i beni di un disponente a favore delle chiese, quando fossero mancati discendenti diretti; ma, nella dottrina dei giureconsulti, dopo il nuovo restringimento dei vincoli familiari (§ 137), potè diventare un mezzo, per garantire alla famiglia tutta la sostanza domestica, e per trasmetterla unita, senza pericolo di dispersione, a scopo di mantenere integro il decoro del casato. Ciò avvenne tradizionalmente in Italia sotto la spinta delle istituzioni feudali, poiché già nel feudo, special-mente allorché ebbe in sè congiunta la clausola della primogenitura, era apparso il concetto di una successio ex pacto et providentia maiorum. Ma il pieno sviluppo dell’istituto si ebbe soltanto nel secolo XVI, sotto l’influsso del diritto spagnolo; poiché solo allora, presso gli Stati nazionali, si riprodussero quelle condizioni, che avevano favorito nella Spagna la diffusione del fidecommesso. Quando i possessori di beni allodiali, con l’appoggio della monarchia (§ 110), vollero gareggiare con la nobiltà feudale, decaduta intanto nelle forze politiche, e ottennero in Spagna definitivamente (1505) la facoltà di erigerli in primogenitura, allora il fedecommesso, che aveva già in Italia una lunga tradizione, apparve definitivamente come la trasmissione normale della sostanza domestica, divenuta indivisibile e alienabile, quasi per disposizione del testatore, secondo un