338 dir. priv. nell'età rom.-barbarica [§ 64 dagli impulsi della fede ricchezze terrene, anche il diritto longobardo concesse al padre una certa libertà d disposizione sul patrimonio domestico, e si incontrò, pe questo, con le nuove regole del diritto romano dell’et; imperiale; ma ciò avvenne per un processo in tutti contrario, poiché, mentre il diritto romano si era mossi dal principio dell’assoluto arbitrio, almeno teorico, de testatore, e l'aveva visto più tardi stretto e limitati dai vincoli sempre più fermi delle pretese familiari invece il diritto longobardo era partito dal predomina esclusivo della famiglia, e questo predominio avev. dovuto allentare e diminuire, fino a piegarlo ad am mettere un parziale diritto di disposizione, a profitti dei membri compresi nel cerchio familiare. Nella successione legittima, prevale il principio del l’agnazione, che protegge la continuità della famiglia del suo patrimonio. L’ordine ereditario si determina per diritto longobardo, secondo la prossimità del gra< fra diversi congiunti (per gradum), avendosi ri guarii alla appartenenza di ciascuno alla linea o al gruppi (parentilla), che è la ragione del diritto successorio (1) La successione è ammessa fino al sesto grado (geni-culum); oltre questo, avendo forse già ceduto i diriit primitivi dei parenti più lontani, per lo scioglimenti delle fare, e non essendosi svolta in Italia la comunioni di villaggio, altrove riconosciuta anehe nei rapport ereditari, succede il fisco. Tra gli agnati, vengon primi i figli; ma si fa distin zione tra maschi e femmine, poiché, in origine, guardandosi alla, perpetuazione della famiglia, solo i mascli hanno ¡a qualità di eredi necessari del defunto, e 1< donne invece sono escluse dalla successione, non soltanto in concorrenza coi fratelli, ma anche con gli (1) Roth., 153: « Omnis parentilla usque in septimum geniculum n0' meretur, ut parens parenti per gradum et parentillam heres succedati