302 DIR. PR1V. NELL,’ETÀ ROM.-BARBARICA [§ 57 forse dai tempi romani, 1’ uso dell’ abitazione separata nelle città (judaicae, ghetti). La concessione poteva esser sempre tolta, e lo fu di fatto anche sotto i Carolingi (855); ciò che veniva a strappare ogni personalità giuridica nella classe, con conseguenze economiche favorevoli al fìsco. I Saraceni, invece, fuorché nella Sicilia e in qualchi-parte dell'Italia meridionale, già soggette alla loro dominazione, erano, in ogni altro luogo, privi di capacità giuridica e considerati come schiavi. Riguardo agli eretici, così severamente colpiti dalle, leggi romane, protettrici dell’unità della fede, si ebbe sotto i Longobardi ariani qualche momento di tolleranza (§ 35); ma, dopo la conversione al cristianesimo e dopo l'avvento dei Franchi, non si tardò a riprendere le antiche tendenze. Il sistema d'unione tra lo Stato e la Chiesa ricondusse ad una ortodossia rigida e intollerante, che ebbe effetto di far considerare come esclusi anche dalla comunione civile tutti coloro che erano segregati dalla comunione della Chiesa, soprattutto in virtù della scomunica. E ciò prepara il contegno rigoroso del diritto contro l’eresia, allorché, con la riforma della disciplina ecclesiastica, nel secolo XI, i pontefici e i concili sorsero a condannare le numerose sètte eretiche allora fiorenti; sicché, sul chiudersi di questa età, è già riconosciuto il principio dell'assoluta incapacità giuridica per gli estranei alla fede politicamente riconosciuta, onde muoveranno gli stermini religiosi degli ultimi secoli del medio evo (§ 123). § 57. — Sul diritto privato italiano di quest’epoca in generale, oltre le opere citate al § 4 (I, 1-4; II, 1-2; III, 1-6), si veda-Schupfer, 11 diritto privato dei popoli germanici con special riguardo all'Italia, 4 voi., Roma, 1907-12 (2.a ed., 5 voi.,1913-14); Nani, Storia del dir. priv. italiano, ed. Ruflini, Tonno, 1902; M. Roberti, Svolgimento storico del dir. privato in ltalM voi. I, Milano 1928. Inoltre, si veda Halban, Das rum. Bechi. ‘■ d. germ. Volksstaaten, Breslau, 1899-1900 ; Leicht, Bicerchc sut diritto privato nei documenti pre irne nani, Siena, 1915 t^1' dal Bull. sen. di st. patria, XX); Besta, La persistenza e