LEGGI FRANCHE 141 § 24. — Fonti: Editto di Rotari: ed. Baudi di Vesme, H. P. M., T, 1855; Bluhme, MG., Leg. IV, pagg. 1-206; Padelletti, Lontes iuris italici medii aevi, Torino, 1877. Frammenti di leggi regie' longobarde e beneventane sono contenuti nei testi editi dal Gaudenti, nella Hi«. Hai. per le scienze giur., VI, 1888 e dal Finocchiaro-Sartorio, nei Rend. della Acc. dei Lincei, XVI, 1907, pag. 51 e seg. Oltre le opere citate nei paragrafi precedenti, si veda: Del Giudice, Le tracce del dir. rom. nelle leggi long., in Studi di storia e dir., Milano, 1889; Tamassia, Le fonti dell’Editto di Rotari, Pisa, 1889; e in Zeit. d. Sav.-Stif. f. Rechtsgesch., XVIII, 1897; iti., Testamentum.militis e dir. gemi., in Atti dell1/si. Yen., 1925-1928; Solmi, Dir. long, e dir. nordico, in Arch. giur., LXI, 1898; Ficker, Scandin. u. I.angób. Rechte, Mitth. d. Inst. f. oesterr. Geschichtsf., XXII, 1901; Kier, Edictus Rotaris, Aarhus, 1898; Leicht, Gli elementi romani nella costituzione longobarda, in Ardi. Stor. Ital. , a. LXXXI ; Monneret de Villard, Note sul memoratorio dei maestri cornaci ni, in Arch. Stor. Lornb., 1920; Conrat, 'nella Zeitschift d. Sav. Stiftung, K. A., voi. XXXIV, p. 1 segg. § 25. — La legislazione dei Capitolari. La conquista franca porta a valere in Italia le leggi proprie del nuovo regno, che prendono nome di capitolari. Queste leggi, che derivano inizialmente dal potere regio, cresciute accanto al diritto popolare, divennero l’organo precipuo della formazione giuridica, nella nuova fase del periodo barbarico. Da principio le manifestazioni della volontà regia avevano conseguito una autorità più larga, una importanza più generale, una durata più considerevole, fino a costituirsi lentamente come espressione obbligatoria della volontà sovrana. Questo sviluppo si compì con l’avvento della dinastia dei Carolingi, e poi con la costituzione del nuovo impero d’Occidente; e allora si afferma la legislazione dei capitolari. Nel periodo, merovingio, le leggi regie furono scarse © presero nome di edictum, praeceptio, decretum, con-stitutio, decretio, auctoritas, per indicare la natura singolare della fonte da cui derivano, in contrapposto