142 PERIODO BARBARICO alla lex\ ma poi, coi Carolingi, vien meno ogni antitesi fra diritto popolare e diritto regio, perchè il vecchio diritto popolare, contenuto nelle antiche leggi, è diventato insufficiente, ò caduto in disuetudine, è stato riformato da leggi posteriori; e d’altra parte il diritto regio, nella nuova costituzione monarchica, non deriva più soltanto dalle ordinanze del potere esecutivo, ma vien fuori soprattutto dalle nuove leggi deliberate del re, col concorso attivo dei grandi ufficiali e dei maggiorenti del regno (proceres, maiores). Veramente, nelle leggi, si sente tuttavia qualche volta il contrasto tra il diritto consuetudinario del popolo e il nuovo provvedimento monarchico, fra il diritto personale delle schiatte barbariche e il nuovo diritto politico territoriale; ma non hanno oramai distinto campo d’azione. Così la legge prende aspotto nuovo ed anche nome nuovo: capitulum si diceva, come si è veduto, ogni singola disposiziono della legge, derivasse questa dal popolo o dal potere regio (1); capitula si dicevano le prescrizioni dei concili, in Gallia spesso convocati e presieduti dai re franchi; e capitula pertanto si denominarono le leggi dello Stato, che oramai si reggeva sulle forze prevalenti del potere monarchico. Sotto Cariomagno si incomincia ad usare la tecnica espressione di capitulare (2), per indicare il complesso dei capitoli che formano una legge. Si svolge così per tutta l'età carolingia la legislazione dei capitolari, nella quale trovano espressione tutte le forze dello Stato c della vita sociale, e il diritto romano, desunto dalle fonti volgarmente in uso o da quella parte ricevuta nei testi canonici, trova accoglienza e conferma sovrana. I capitolari derivano variamente dalla deliberazione del re e dei grandi nella assemblea, da ordinanza o dal decreto speciale del re, da semplice istruzione am- (1) Cfr. § 24 e Conc. Vern. a. 755, Cap. I, 33; Capit. Sax., c. 1. (2) Cap. a. 779, I, 47.