COMES GOTHORTJM 85 tore ai magistrati superiori, dal prefetto del pretorio e dai vicari della diocesi, al prefetto ed al vicario urbano, che giudicavano straordinariamente le cause ad essi deferite dal principe; e in linea di competenza ordinaria, dai capi delle provincie (iwdices, cognitores) o dai magistrati municipali, fino ai curatores e al defensor, con competenza ridotta a tenue valore e ai crimina leviora (§ 12). La molteplicità dei negozi deferiti ai magistrati ordinari, li obbligò talvolta a delegare la loro autorità, almeno per le controversie di minor valore, ad aggiunti particolarmente eletti, che si dicevano iudices pedanei, i quali avevano finito per sostituirsi quasi normalmente ai magistrati cittadini, e sono continuati più tardi dai judices dativi del territorio romano e ravennate. Nella monarchia gota, la popolazione barbarica, prevalentemente militare, ebbe il giudice speciale nel comes Gothorum (§ 14), per le cause interne fra i Goti e nelle cause miste fra Goti e Romani. In queste ultime, il magistrato goto doveva essere assistito da un giureconsulto romano. Ad assistere il re ed i magistrati goti nel giudizio, si presenta anche il saione o messo (■sagia—missus), che non si limita più solo, come doveva in origine, aH’ufììeio di nuncio giudiziario, ma, a somiglianza dei romani agentes in rebus, diviene il principale organo esecutivo della volontà regia o del giudice. Non altrimenti sotto i Bizantini si ebbe per l’esercito la giurisdizione speciale dei capi militari, dall’esarca ai duchi e ai conti, e quindi ai locopositi o lociservatores delle città e dei castelli; e questi finirono per diventare i magistrati ordinari anche su tutta la popolazione soggetta, allorché gli antichi ordini di governo si sfasciarono e i bisogni della difesa riunirono tutti i poteri in mano alle classi militari. Allora, nelle singoli circoscrizioni territoriali, il duca, guadagnata la pienezza del governo, in luogo dei ret-