; 57j SERVITÙ E MANOMISSIONE 297 .•aso di insolvenza (ostaggio convenzionale). Il progresso del diritto è rivolto, per la maggior parte di questi casi, a favorire la possibilità del riscatto, e, nell’ultimo, a limitare lo stato di servitù, economicamente valutato alla stregua dei servigi prestati, fino a concorrenza del debito. Dalla servitù perpetua si può giungere allo stato di libertà per due cause principali, che sono la volontà del signore, manifestata nell’atto giuridico della manomissione, e la disposizione della legge. Nella manomissione, si usano forme derivate dal diritto germanico o dal diritto romano, distinguendosi le forme solenni dalle forme semplici. Le prime hanno il comune carattere di esser compiute per opera di uno o più intermediari, “On lo scopo di costituire, in caso di controversia, un adsertor Ubertatis (1), e hanno conseguenza di sciogliere il servo da ogni vincolo, anche di gratitudine, verso il padrone. Forma longobarda solenne è quella per gairethinoo o in quarta mano, forse derivata dalla primitiva manomissione germanica dinanzi all’assemblea con la consegna delle armi; e si compie con la trasmissione del servo, dalle mani del padrone, in quelle successive di tre uomini liberi, l’ultimo dei quali lo conduce al quadrivio e quivi, rivestitolo delle armi, Io lascia andare suo proprio arbitrio. Altra forma solenne è quella ante regem, detta in pans o in votum regis, che consiste nell’affìdare il servo al re, che lo pone in libertà, ed è forse derivata da imitazione romana. Modificata dal rito franco, si compie dal re, facendo balzare con •ieve colpo una moneta dalla mano del servo (servi denariales). Finalmente la manomissione romana in sacrosanctis ecclesiis, continuata nell’uso volgare, guadagnò effetti solenni con la presentazione del servo circa sacrimi altare da parte del re, poi anche soltanto da parte del sacerdote. I1) C. Theod., IV, 8. 5,