224 PERIODO FEUDALE tari e ai non possidenti i mezzi per sottostare ai pesi del nuovo sistema militare, e si dovette dotare di più larghi possessi i fedeli, in parte esauriti dalle ingenti spese di guerra. A questo fine, non bastando i beni del fisco regio, si mise mano ai beni delle chiese, che occupavano gran parte delle terre dissodate; ma questi, considerati ecclesiasticamente inalienabili, non si poterono dare a titolo di proprietà limitata, ma soltanto in semplice godimento vitalizio, con obbligo del censo annuo di un solido d’argento; e ciò dette più larga divulgazione a quelle concessioni precarie, che avevano nome di beneficio. Quando poi lo Stato, intento a procurarsi militi fedeli, ebbe riconosciuto il vantaggio di tale sistema di concessione, che assicurava al titolare la perpetuazione di un diritto reale sulla terra, e ne garantiva la devoluzione alla morte del concessionario o per altri motivi stabiliti, si usò di compiere con esso tutte le prestazioni delle terre regie, anche nei casi in cui si accompagnavano ad un ufficio pubblico o ad altro complesso di diritti; sicché nel beneficio si considerò principalmente questo aspetto materiale della concessione. Così il nome beneficium, che indicava in origine qualsiasi locazione (§ 70) soprattutto fatta a titolo di favore o di grazia, passò a significare la concessione di un fondo, o di altro insieme di diritti, compiuta dal re o da un signore, a profitto di una persona, con carattere di prestazione revocabile e vitalizia, e con divieto di alienare ad altri la cosa ceduta. Più tardi, a mano a mano che al beneficio si congiunse il carattere politico, come mezzo dello Stato o dei grandi signori per assicurare la fedeltà e il servizio armato dei dipendenti, anche gli altri caratteri vennero declinando, fin quasi a scomparire. Il beneficio non fu più revocabile, ma perpetuo, perchè mancò di regola il vantaggio della spogliazione e perchè si accompagnò alla concessione di un ufficio, dato pure a perpetuità. Inoltre, mentre