|§ 29] IL rOTERE REGIO 165 anno, ed una fu posta al tempo dell’ottava di Pasqua; mentre le minori si vollero convocate a distanza di quattordici 0 di quaranta giorni. Si rinnova, in queste forme, il principio della partecipazione popolare diretta al governo della pubblica cosa. § 28. — Waitz, Deutsche Verfassungsgesch., V, 886, e seg. Guiraud, Les asscmbldes prov. dans l'empire romain, Paris, 1887 ; Fustel de Coulanges, La monarchie franque, Paris, 1891; Prou, nella Bibliothèque de l’Ec. des hautes études, LVIII, pag. 71 e seg. ; Solmi, Pavia e le assemblee del regno nell’età feudale, negli Studi econ.-giur, dell'Università di Pavia, II, 1913; Vaccari, La dominaz. dei Longobardi e lo Stato long, in Italia, Hall. pav. di storia patr., a. 1928. § 29. — Il regno e l’impero. Il re germanico, eletto dall’assemblea sopra i capi dei gruppi politici popolari, rappresenta il capo supremo delle milizie e il protettore della pace sociale. In origine, esso esercita una funzione semplicemente esecutiva e direttiva, con più largo arbitrio in guerra, non deliberativa; ma più tardi, e soprattutto per influsso del diritto romano e della Chiesa, guadagna un’autorità propria, che si rende quasi del tutto indipendente e che dii al monarca la qualità di un attivo fattore del diritto. L’elevazione al trono avviene con un sistema, in cui il principio elettivo è combinato con quello ereditario. In origine, il popolo sceglie il re nel seno di quella famiglia, che prevale per ragioni religiose e militari (1), indicando poi, nella discendenza maschile o femminile, quegli che sembra più degno. Dopo la conquista d’Italia, avendo i duchi, come supremi capi delle città, conservato una certa autonomia (§ 50), essi, insieme coi grandi del regno, hanno parte prevalente nella nomina regia. Tuttavia il principio ereditano si fa sempre più forte, finché riesce a prevalere, (1) Tacito, Germ.j c. 7: « reges ex nobilitate sumunt ».