SEZIONE SECONDA DIRITTO PRIVATO NELL' ETÀ DEL RINASCIMENTO CAPITOLO I IL SOGGETTO DEL DIRITTO § 122. — L’ esistenza umana- Il risorgimento del diritto romano, divulgando 1’ uso dei testi della compilazione giustinianea, considerati come tuttora vigenti, portò le regole dell'antica sapienza nel sistema del diritto privato, e questo modellò spesso secondo i dettami di quelle. Ma fu una rinnovazione, non una ripetizione storica, poiché le condizioni profondamente diverse, la tradizione dei nuovi elementi volgari, germanici e religiosi, il persistere dei vincoli feudali, la disgregazione e i contrasti dell’autonomia politica e del particolarismo nazionale portavano a nuove forme giuridiche, cui le fonti romane prestarono insegnamenti, tecnica ed esempio'. Se, in una rapida sintesi, bisognerà accennare appena alla figura degli istituti, allorché si modellano sulle regole romane, si dovrà invece notare con più cura là dove se ne discostano o dove si dimostrano nuovi. La capacità giuridica sorge con l’esistenza umana determinata alla nascita, e cessa perii fatto della morte. La nascita si ha quando l’essere umano sia separato