LEGGE DELL’ONORE 309 -dica della donna, l’alto pensiero civile che informa il diritto italiano, per cui la capacità della donna è quasi pienamente riconosciuta, ma si vuole che, a ragione iella intrinseca debolezza del sesso, sia assistita, nel-'esercizio del diritto, da persone pienamente capaci, mundoaldo, parenti o giudice, destinate a salvaguardare il suo reale interesse. Anche lo stato di sanità doveva essere riconosciuto come condizione della capacità giuridica, in una società oretta sulle basi degli ordini militari. I difetti fisici, che rendevano inetti alle armi, erano causa d’incapa- ■ ita giuridica, parziale o totale, a seconda della loro ravità: e già si disse che la lebbra, come malattia -fave e contagiosa, era ragione di piena esclusione del diritto (§ 57). Ma anche i vizi intellettuali trovarono onsiderazione, benché cadessero le regole complesse del diritto romano: di fatto, per la validità degli atti giuridici, e specialmente del testamento, si domandò che la persona, anche fisicamente malata, fosse pienamente sana di mente. Anche per i feudi, obbligati al servizio militare, la condizione di salute era elemento indispensabile per una piena capacità giuridica. "Veniamo ora alle cause morali. Tra esse, ha primo luogo l’onore, secondo un nuovo principio sbocciato nel medio evo. Nella società romana, si era avuto il concetto della existimatio, come conseguenza naturale e necessaria della qualità di cittadino; per modo che certe azioni, professioni o condanne, le quali non avevano Per sé piena existimatio, traevano seco, rispetto alla vita politica e civile, una diminuzione della capacità giuridica, determinata nell’ istituto dell’ infamia. Intanto sotto l’impero si era venuto insinuando il con-cetto di una maggiore o minore dignità; ma questo concetto era fatto dipendere dal grado, che ogni persona occupava nello Stato, sicché era più che altro un l'flesso del favore del principe, delle cariche e delle Pubbliche magistrature (dignitas, honos). I Germani,