830 DIRITTO PRIV. nell’età DEL RINASCIMENTO [§ 143] nomico dei Comuni e degli Stati particolaristici. Temperava questa rigida regola la riserva della dote, che, in molti luoghi, continuò per secoli a rappresentare la quota legittima della successione della donna (ad instar legitimac)', senonchè la dote era limitata talvolta dagli statati a una certa misura, ordinariamente minima, e anche laddove vigeva la consuetudine italiana che la dote dovesse essere congrua (conveniens), ossia proporzionata all’entità del patrimonio domestico (§ 139), i criteri della commisurazione erano rigidi, tanto che il diritto ereditario della donna risultava sempre esiguo. Anche nell’Italia meridionale, dove le femmine potevano esser chiamate alla successione, si usava richiedere dalla donna, all’atto del matrimonio e della dote, una rinuncia giurata ad ogni diritto ereditario (cautela di Maranta); ciò che trovasi altresì nel ducato d’Aosta ed altrove. Sempre le donne maritate dovevano star paghe alla dote ricevuta in occasione del loro matrimonio, non solo in concorso con figli, ma anche in concorso cogli ascendenti e coi collaterali : l’esclusione era poi assoluta, tanto nella successione legittima, quanto nelia testamentaria, se la donna dotata fosse andata a marito fuori del territorio (exclusio propter nuptias extra territorium). Poche leggi, forse appena le consuetudini siciliane, sfuggono a queste regole, e non fanno distinzione tra maschi e femmine; pochi statuti chiamano le donne a concorrere coi maschi, almeno nella successione materna; appena negli statuti di Venezia, e in pochi altri, riservando ai maschi il patrimonio immobiliare, si pareggiano le femmine nella successione dei beni mobili, restando tuttavia sempre fermo l’obbligo della dote congrua. I figli naturali, per quanto anche riconosciuti, erano poco benignamente trattati dalla legislazione statutaria (§ 137) ed ebbero scarsi diritti ereditari, non soltanto di fronte ai discendenti legittimi, ma anche in concorso con gli altri parenti più remoti. La loro successione fu sempre parziale e furono preferiti soltanto al fisco,