694 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 119] mosa bolla In coena domini, più volte rinnovata dai pontefici in questo periodo, la quale ottenne vigore stabile nel 1568, e fu accettata, con dichiarazioni esplicite, da parecchi governi. Nè poteva essere altrimenti, in questo periodo, nella maggior parte dei principati italiani, per i quali il confessionismo religioso era un’arma di governo, poiché l’appoggio dato ai troni dal forte elemento chiesastico aveva quasi per condizioni una acquiescenza ai voleri della Chiesa e un allargamento delle immunità e dei privilegi ecclesiastici. Nondimeno, la tradizione di una cosciente tutela dei diritti dello Stato (§ 102), la quale era stata teorizzata dal Machiavelli, che aveva sostenuto la necessità della dipendenza della Chiesa dallo Stato; l’esempio dei paesi riformati e delle libertà della chiesa gallicana; l'esigenza stessa della vita dello Stato consigliarono talvolta anche ai principi ad opporsi alle esorbitanti pretese della Chiesa, richiamando in vigore le riserve già insinuate tra le istituzioni civili, ed escogitandone altre più sicure. Ma queste opposizioni, che dipendevano in gran parte da una maggiore saldezza dello Stato, si alternavano talvolta a concessioni e a dedizioni quasi supine, quando jl governo si sentiva debole e domandava il sussidio della Chiesa; sicché, per questi secoli, è tutto un succedersi di rigorismo e di rilassatezza, che cessò soltanto verso la metà del secolo XVIII e nel periodo delle riforme (§ 147), allorché lo Stato, consolidato dall’assolutismo e illuminato dalla scienza, precisò nel giurisdizionalismo il sistema della sua politica ecclesiastica. Anche qui dunque il diritto si trova in un momento di transizione, nel quale lo Stato dà opera a preparare e ad affinare le armi della propria difesa, contro l'oppressione teorica e pratica del papato e del clero, ereditata dal medio evo; senonchè tale opera è in diretta dipendenza, per ogni Stato, dalle condizioni politiche generali, e rivela ancora tentennamenti e incertezze.