CONSOLATO DEL MARE 491 ivo una viva tradizione di commerci marittimi, in base alle consuetudini locali detta della costa d’Amalfi (ad usum de Rivera), forse imitata dalle regole già in uso in Messina, e dove poi fiori la suprema corte giudiziaria marittima del regno napoletano (bancha et tabula de Amalphi), verso la fine del secolo XIII, viene redatta, <'on notevoli influenze messinesi e siciliane, come testo giudiziario, la raccolta delle consuetudini, detta poi api tuia et ordinationes, in latino, a cui un compilatore del secolo XIV aggiunse altri capitoli in volgare. Questo testo ha appunto il titolo, che sappiamo divulgato dopo il secolo XIII (§ 87), di Capitula et ordina-iones Curiae maritimae nobilis civitatis Amalphae. Meritano ricordo poi gli Ordinamenti di Trani, col titolo di Ordinamento et consuetudo maris edita per cornute s civitatis Trani, erroneamente attribuiti dal proemio all’anno 1063, per svista dell’amanuense, o più probabilmente per animo deliberato di garantirli col pregio dell’antichità; ma di fatto anch’essi una compilazione di tempi più tardi, forse non anteriore allo scorcio del secolo XIV (la data esatta è più probabilmente il 1363), benché su materiali più antichi, ridotta in volgare da un giudice veneto, per servire alle esigenze della pratica, e destinata a regolare il diritto marittimo dell’ Adriatico, non senza influsso del Consolato del mare di Barcellona. Finalmente al 1272 appartengono gli statuti di Ragusa, ricchi di disposizioni marittime, e al 1397 gli ordinamenti di Ancona, anche essi influiti dal testo barcellonese e dalle leggi venete. Sulla base del diritto comune marittimo del Medi-terraneo, che già dal secolo Vili aveva avuto, per i paesi bizantini, il Jus navale Rhodiorum, raccolta privata di leggi e consuetudini marittime, ma con aggiunta di nuovi elementi, tratti specialmente dal diritto pisano 0 genovese, si forma in Barcellona — dove, per imitazione di Pisa, era sorto, alla fine del secolo XIII, un ufficio di consoli del mare — una compilazione privata