738 DIRITTO PR1V. nell’età DEL RINASCIMENTO [§ 127] delle acque agli scopi dell’ agricoltura e libertà di navigazione dei fiumi, disciplinarono tutti gli altri usi pubblici, fin dove l’interesse dei singoli non nuocesse a un interesse collettivo o altrui. Senonchè il sistema delle regalie non fu pienamente abbandonato, ma restò nei feudi, nei Comuni, nei principati, che a sè richiamarono i diritti di sovranità, strappandoli all’impero; sicché ai poteri dello Stato si riservò sempre un diritto di alta proprietà e di giurisdizione sui beni destinati all’uso collettivo; diritto, che il concetto dello Stato patrimoniale figurò come un dominio (dominivm, do-manium, domaine, donde demanio), benché il godimento dei beni fosse invece garantito liberamente ai cittadini, tranne gli ordinari provvedimenti di sicurezza e di utilità generale, insieme con la riserva dei tributi, solo tardi scomparsi. Cosi avvenne che si fissò il concetto di un demanio, spettante allo Stato o agli altri enti pubblici, distinto dai beni patrimoniali dello Stato o dei Comuni. Altre limitazioni alla proprietà derivarono da ragioni più larghe d’interesse generale, donde esulava quasi del tutto l'elemento fiscale. Furono principalmente i Comuni interpreti di queste tendenze, come quelli che avevano di mira l’utile collettivo di tutti i cittadini raccolti nel consorzio, e che arrivarono quindi fino a subordinare a quello ogni manifestazione della proprietà privata, concepita come rivolta a una funzione sociale. Tipi principali di queste limitazioni sono l’espropriazione, la ingrossazione, l’acquedotto coattivo e il passo necessario, donde nasce il concetto di servitù legale (§ 129). L’espropriazione per pubblica utilità si può rassegnare tra le più splendide creazioni del diritto italiano nel periodo comunale, poiché, come istituto giuridico, doveva prima e più facilmente affermarsi, là dove prevaleva l’idea dell’interesse della collettività, e dove, nel contempo, il cittadino, riunito quasi volontariamente nel consorzio e protetto direttamente dallo Stato, aveva di-