58 PERIODO BIZANTINO leggi e la sommaria indicazione dei titoli riferentisi ad un dato argomento (napoiurla). La proibizione non fu senza importanza anche per le scuole italiane; ma i tempi volgevano non troppo propizi alla scienza, sicché a questo stato di cose, piuttostochè alle ingiunzioni giustinianee, dobbiamo imputare la scarsezza e la povertà delle opere scientiSche. Tuttavia il risveglio degli studi giuridici, promosso da Giustiniano soprattutto in Oriente, dette segni vitali anche in Italia, dove le varie parti della legislazione giustinianea si dimostrano privatamente conosciute e studiate, anche prima, che venissero ufficialmente e regolarmente estese alla nuova provincia imperiale. Lo dimostra l’apparato di glosse alle Istituzioni che, per essere contenuto in un manoscritto torinese, è noto come Glossa torinese alle Istituzioni; opera composta in Italia dopo il 543 e forse innanzi al 554, con conoscenza delle fonti antegiustinianee e delle raccolte legislative di Giustiniano. Della operosità scientifica italiana sulle nuove fonti del diritto romano fanno prova altresì due brevi scritti di carattere scientifico e pratico: il Dictatum de consiliariis, un repertorio di questioni giuridiche sulle fonti giustinianee, e la Collectio de tutoribus, esposizione delle regole del diritto romano intorno alla tutela. Alla diffusione del diritto giustinianeo in Italia inten devano insieme la scuola e la pratica. Le nuove compilazioni legislative sono adoperate e ricordate nella letteratura ecclesiastica e profana; ma già si viene delineando la preferenza all’uso dei testi meglio adattati aU’intelligenza dei tempi: il Codice e le Novelle. Del Codice si sa che ebbe scoli numerosi ed uso vivo nella pratica; ma più ampia e notevole è la letteratura intorno alle Novelle, anche perchè, essendo queste per la maggior parte redatte in greco, doveva naturalmente svolgersi una attività rivolta a procurarne, con le traduzioni e i commenti, la conoscenza in Occidente. Le Novelle si divulgarono prima con la così detta Epitome